Fisco: fine anno ricco di scadenze per i contribuenti

Prossimo appuntamento il 16 dicembre

Fine anno pieno di scadenze fiscali, concentrati tra metà mese e fine mese. A ricordarle è FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate. Queste, nel dettaglio, le scadenze.

16 Dicembre

Iva, registrazione corrispettivi: i commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di novembre per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Iva, fatturazione differita: I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese di ottobre nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Contribuenti Iva: i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre).

Locazioni brevi: i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve avvenire tramite modello F24, con modalità telematiche.

Attività intrattenimenti: i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche.

Intermediari finanziari: Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, l’imposta sostitutiva applicata nel mese di ottobre sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato). Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono versare l’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di ottobre, e l’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. Istituti di credito e altri intermediari devono versare l’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di novembre, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici. Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l’imposta sostitutiva, risultante dal “conto unico” relativo al mese di novembre, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.

Risparmio amministrato, versamento acconto: gli intermediari finanziari devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari ex articolo 67, comma 1, lettere da c a c-quinquies, del Tuir (regime del risparmio amministrato). È pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno in corso. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di Internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.

Sostituti d’imposta, produttività: i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di novembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche

Sostituti d’imposta, versamenti: i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di novembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure tramite intermediario abilitato.

I condomini: in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di novembre, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa.

Le imprese di assicurazione: devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di novembre.  I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di novembre.

Sostituti d’imposta, versamento sostitutiva su Tfr: i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2019. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sostituti d’imposta, conguaglio assistenza fiscale: i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Tobin Tax, versamenti: banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di novembre. Il versamento va effettuato direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. Analogo adempimento spetta alle società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati fino al 31 ottobre dai soggetti deleganti.

18 dicembre

Ravvedimento breve, versamenti: ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 novembre 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

19 dicembre

Tobin Tax, versamenti: le società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), alle quali sia stata conferita delega per il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie riguardante i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti devono versare la “Tobin Tax” per le operazioni effettuate fino al 30 novembre dai soggetti deleganti. ll versamento va effettuato direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

20 dicembre 

Condomini sostituti d’imposta, versamento ritenute: i condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2019 devono versare tali somme tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Imprese assicurative, versamento: le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

27 dicembre

Contribuenti Iva, acconto 2018: i contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019. Devono utilizzare il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

30 dicembre

Eredi, versamenti imposte: gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2019 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2019. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure tramite intermediario abilitato.

31 dicembre

Agenti, mediatori e rappresentanti, dichiarazione: i soggetti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, devono presentare ai committenti, preponenti o mandanti, la dichiarazione con i dati identificativi dei percipienti stessi e l’attestazione di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20 per cento.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, va spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Bollo virtuale, rata bimestrale: coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della sesta rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019. Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della sesta rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente, oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con compensazioni, ad un intermediario abilitato.

Canone Tv, comunicazione: i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono inviare, per via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, nonché i dati di coloro per i quali sono state effettuate le trattenute per l’intero importo del canone Rai.

Contratti di affitto, imposta registro: i titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre 2019. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione.
Eredi, presentazione dichiarazione dei redditi: gli eredi delle persone decedute tra l’1° marzo e il 30 giugno 2019 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Gruppo Iva, dichiarazione: soggetti passivi Iva, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, che intendono esercitare l’opzione (o la revoca) per il Gruppo Iva con effetto a decorrere dal secondo anno successivo, devono presentare la “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva”. Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva  utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Imposta sugli intrattenimenti: i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono comunicare all’ufficio Siae e all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competenti per domicilio fiscale, l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

Operatori finanziari, invio dati: gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di novembre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid – Gestione flussi Anagrafe rapporti.

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