Il Consiglio dei Ministri approva un decreto che “anticipa” quattro settimane di Cig

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti

Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto che permette alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane
di Cassa Integrazione, previste nel Cura Italia e Decreto Rilancio, di anticipare le ulteriori 4 previste.

“Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo, accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica, tutelando i loro dipendenti”, hanno affermato in una nota congiunta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

“Il testo – come si legge in una nota del Consiglio dei Ministri  – prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti”.

“Inoltre, il decreto dispone che – prosegue la nota – indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente”.

“Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza”.

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