Incontro Confesercenti-ANCI, presentate proposte in materia di fiscalità locale e di vendita diretta delle produzioni agricole, feste e sagre

Si è svolto nella giornata del 24 giugno u.s. un nuovo incontro tra una delegazione di Confesercenti guidata dal Responsabile dell’Area Energia Ambiente Gaetano Pergamo, dal Presidente Fiesa Gianpaolo Angelotti e l’ANCI, rappresentata dal Dr. Andrea Ferri.
L’incontro, il secondo in pochi mesi, ha fatto il punto sullo stato di attuazione della nuova IUC, della TARI e della TASI e della disciplina normativa della vendita diretta e delle organizzazioni di feste ed eventi.
Alla luce delle problematiche emerse nel precedente incontro ufficiale con l’ANCI, la Confesercenti ha presentato una memoria finalizzata ad affrontare e semplificare alcune problematiche riguardanti la fiscalità locale, che preoccupano, in particolare, le categorie dei settori alimentari ed energetici e la questione della vendita diretta delle produzioni agricole.
Nello specifico i punti critici per gli aspetti della fiscalità territoriale sono stati individuati nella definizione dei nuovi regolamenti comunali della TARI per i quali Confesercenti ha richiesti una linea omogenea di orientamento. Nello specifico è stata evidenziata la necessità di acquisire certezza da parte dei Comuni, preposti all’emanazione del regolamento attuativo, della tariffa e dei regimi strutturali ed agevolativi del tributo, in riferimento alla definizione di criteri oggettivi sulla base dei quali vengano, da un lato, detassate le aree produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, o, in alternativa, lo scorporo del costo sostenuto dalle imprese per il conferimento dei suddetti rifiuti speciali, tossici o nocivi a ditte a ciò autorizzate fino a compensazione dei corrispondenti esborsi specifici e, dall’altro, escluse dal prelievo le aree non produttive di rifiuti non essendo utilizzate per l’attività, essendo utilizzate per una funzione meramente accessoria (esempio aree verdi intercluse a funzione ornamentale, aree destinate alla sosta temporanea gratuita, alla manovra ecc…).
Nel primo caso, il costo dello smaltimento di tali rifiuti viene, come più volte affermato, già sostenuto obbligatoriamente dalle imprese che lo affidano a specifiche aziende differenti dalle municipalizzate. La non previsione di un regime di esenzione per tali aree – o di procedure detrattive del costo dal calcolo dell’imposta – porterebbe inevitabilmente ad un meccanismo di doppia imposizione delle stesse (Art. 163 D.P.R. n. 917/86, Art. 67 del D.P.R. n. 600/73). Mentre nel secondo, si andrebbe a penalizzare, in violazione del dettato normativo previsto dall’Art. 269, comma 2 del TUFL nel testo sostitutivo dell’Art. 21 del DPR 915/82, oltre modo operatori che destinano al pubblico confort aree improduttive di rifiuti.
I Comuni dovrebbero, quindi, stabilire dei criteri non interpretabili che definiscano ed esentino tali aree ai fini TARI (ad es. per gli esercenti di prodotti alimentari freschi il c.d. “criterio del dietro bancone”). Su questo si ritiene che l’ANCI possa svolgere un’attività di indirizzo e di linea guida non solo nella definizione dei suddetti criteri, ma anche nella raccomandazione che vi sia un’armonizzazione degli stessi nei diversi ambiti comunali. Una diversa previsione dei regimi di esenzione dell’imposta a livello locale porterebbe, per le piccole e micro imprese, ad una sperequazione nel trattamento tributario con dei conseguenti effetti negativi sulla ordinaria gestione delle aziende.
Allo stesso tempo è stata evidenziata l’opportunità di un’indicazione ai Comuni ai fini TARI della categoria di appartenenza dei panificatori ai fini dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti. E’ stato ricordato che con nota del Ministero delle Finanze n. 27156 del 3 dicembre 2013 è stato chiarito definitivamente che i panificatori, pasticcerie, gelaterie e simili debbano essere inseriti, ai fini TARI, nella categoria 21 “attività artigianali di beni specifici” anziché nella categoria 24 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” (Tab. 3a dell’All. 1 al D.P.R. n. 158/99). Il criterio utilizzato è quello della “prevalenza” che, secondo il MEF, per tali tipi di attività è applicabile sugli ambiti della lavorazione artigianale e della vendita al dettaglio. Nel caso delle suddette categorie è stato stabilito che prevalga il primo sul secondo assegnando loro, di fatto, la categoria 21 ai fini TARI. Confesercenti ha chiesto che l’ANCI comunichi ai propri associati che vengano correttamente applicate le disposizioni previste da MEF; inoltre, richiamando che con le liberalizzazioni varate nel 1998 con il D. Lgs 114 sono state abolite le tabelle merceologiche, si richiede, ai fini TARI, un indirizzo di armonizzazione delle categorie commerciali di vendita del settore alimentare.
La delegazione Confesercenti ha rappresentato, infine, la necessità di prevedere un’indicazione omogenea ai Comuni contenente le linee essenziali per la realizzazione su base territoriale di stazioni ecologiche cui conferire gli scarti della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori così da consentire sia la differenziazione del conferimento all’origine sia maggiori risparmi per gli operatori del settore.
Sulla questione TASI, è stata condivisa la confusione generata dalle ultime previsioni normative in materia di tassazione locale. Una vicenda preoccupa inevitabilmente le imprese locali. Considerato che, da dati ufficiali, circa l’80% dei Comuni italiani deve ancora emanare il regolamento riguardante il tributo sui servizi indivisibili è stata avanzata la richiesta che gli Enti locali svolgano un’attività di collaborazione con i rappresentanti Confesercenti a livello territoriale, in maniera tale che si crei una sinergia che faccia emergere le eventuali criticità e problematiche del territorio di riferimento. Con un rapporto di collaborazione, l’Ente locale sarebbe certamente facilitato nella definizione della tariffa e nella suddivisione della stessa per i diversi soggetti d’imposta.
Per quel che concerne la vendita diretta delle produzioni agricole è stato evidenziato che il vigente quadro normativo in materia di mercati contadini risiede nel combinato disposto tra la Legge n. 59/1963 e ss. (Norme per vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte di produttori diretti) ed il Decreto Legislativo n. 228/2001 e ss. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), a norma dei quali è consolidata la facoltà per gli agricoltori di vendere i propri prodotti nell’ambito del proprio fondo o su aree autorizzate allo scopo. Tuttavia, ai sensi del successivo Decreto Legge n. 2/2006 e ss. (Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria ecc..), è altresì facoltà per gli stessi agricoltori di vendere i prodotti anche ‘a cielo aperto’ in aree esterne alla programmazione urbanistica, fermo restando che il Ministero dello Sviluppo Economico con recenti risoluzioni ha comunque circoscritto il commercio in questione a specifiche modalità (su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante, in appositi locali come previsto dal legislatore, in aree mercatali cittadine con spazi destinati).
Alla luce di queste previsioni, ad oggi sul territorio nazionale la vendita dei prodotti agricoli di cui all’Art. 4 del sopra citato D. Lgs n. 228/2001 – per la cui corretta applicazione v. Note di indirizzo ANCI ai Comuni del 25 ottobre 2005 e del 9 settembre 2013 – annovera ormai decine di migliaia di mercati contadini e farmer’s market la cui finalità dovrebbe consistere in linea di principio nell’esitare l’ortofrutta del proprio fondo, mentre i relativi banchi espongono per la vendita in pratica anche prodotti estranei al terreno dell’agricoltore violando da un lato le vigenti regole della concorrenza-  stando i diversi regimi autorizzativi – e dall’altro attuando politiche di attrazione dei clienti in grado di innescare meccanismi di vendita fondati su falsi presupposti tali da configurare pratiche commerciali ingannevoli sanzionate a norma degli Art. 20 e seguenti del D. Lgs 206/2005 (codice del consumo).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni e nelle more dell’approvazione dei Disegni di Legge da tempo all’esame della Camera dei Deputati e recanti norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta ‘a chilometro zero e di qualità’, è stato chiesto all’ANCI di adottare nel frattempo un’ulteriore Nota di indirizzo contenente le seguenti indicazioni per gli Enti locali:

1. Ogni Comune italiano può esercitare a norma di Legge la facoltà di istituire mercati di produttori agricoli, purché ciò avvenga esclusivamente nell’ambito territoriale di pertinenza, al fine di valorizzare correttamente le c.d. ‘produzioni a Km 0’, nel rispetto della normativa generale in materia di occupazione di suolo pubblico

2. L’anzidetta attività commerciale nell’ambito dei mercati contadini può avere ad oggetto le sole produzioni proprie, ad esclusione dei prodotti provenienti da ambiti extraterritoriali o di importazione

3. La sussistenza di tali condizioni, di cui ai punti 1 e 2, riveste valore imprescindibile ai fini dell’eventuale concessione del suolo pubblico tramite posteggio od assegnazione in aree mercatali cittadine di aree all’uopo destinate, unitamente al rispetto delle norme generali, in materia igienico-sanitaria, vigenti per la vendita dei prodotti alimentari

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