Lavoro e imprese: incentivi per le assunzioni al sud

L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” prevede un rafforzamento del bonus per le assunzioni inserito nella legge di bilancio

Con il decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nei giorni scorsi, l’INPS (circolare n. 49 del 19 marzo 2018) ha illustrato la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale di ANPAL e fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” nasce con l’obiettivo di favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna). Per le assunzioni è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, da fruire mediante conguaglio sui contributi INPS.

Possono accedere al beneficio  tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati. Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo.

L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

Per tutti i dettagli consulta la circolare Inps disponibile qui.

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