Online la domanda per l’indennità Covid-19 relativa a maggio 2020

Per ottenere l’indennità di maggio, occorre dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019

L’Inps rende noto come sia “attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relative al mese di maggio 2020”.

La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il beneficio economico, erogato dall’INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:

  • liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice; collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.

Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate per i controlli.

Cos’è
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.

A chi è rivolto
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • professionisti con partita IVA;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati di vendita a domicilio.

Come funziona
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.

Le indennità non sono cumulabili:

  • tra loro;
  • con il Reddito di Emergenza;
  • con l’indennità per i domestici;
  • con l’indennità per gli sportivi.

Le indennità sono cumulabili con:

  • assegno ordinario di invalidità;
  • indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
  • indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
  • indennità di disoccupazione agricola;
  • borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
  • Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).

Per accedere al servizio

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