Rimborsi Iva, in una circolare i chiarimenti delle Entrate

Rimborsi Iva, in una circolare i chiarimenti delle Entrate“Rimborsi Iva, l’Agenzia fa il punto alla luce delle ultime novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, n. 23/2014. La circolare n. 33/E fornisce chiarimenti sulla possibilità di erogare rimborsi Iva senza la presentazione della garanzia, in presenza di comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento o rettifica; sull’applicabilità degli istituti della sospensione e del fermo amministrativo; sull’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo in caso di franchigia.

Lo riporta il Fisco che spiega: “se il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità e non sono ancora decorsi trenta giorni oppure nel caso in cui vi sia un piano di rateazione che sta regolarmente pagando per un accertamento con adesione, un’acquiescenza, una conciliazione giudiziale o un reclamo/mediazione, queste non sono considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva. Il rimborso, invece, viene sospeso se l’omesso o il ritardato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si considerano, inoltre, carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione. Stesso discorso vale per le rate di una cartella di pagamento non ancora versate”.

“Per semplificare l’erogazione dei rimborsi Iva – prosegue il Fisco – è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre, solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. Con il documento di prassi è stato precisato che l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo – il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto – è idonea, comunque, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell’atto impositivo nei due anni precedenti la richiesta, ai fini dell’erogazione del rimborso Iva senza prestazione della garanzia. Quest’ultima resta, inoltre, obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, e per quelli relativi a crediti risultanti all’atto della cessazione dell’attività”.

“Per quanto riguarda le richieste presentate dalle Società non operative e/o in perdita sistematica – spiega ancora –  il documento di prassi chiarisce, anche alla luce delle recenti modifiche normative, che nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito degli interpelli. Inoltre, se la società presenta solo l’istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, verifica che la società non sia in perdita sistematica e, se l’interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica, il rimborso può essere erogato”.

“Se la società, invece – conclude – presenta solo l’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l’Agenzia, in attesa della risposta, chiede alla società di produrre il test di operatività. In questo caso il rimborso è erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all’interpello. Qualora la società non dia riscontro alla richiesta dell’amministrazione e la risposta all’interpello sia favorevole al contribuente, il rimborso può essere erogato sulla base degli elementi di operatività desumibili dalla dichiarazione dei redditi. In un’ottica di collaborazione con il contribuente, in assenza sia della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può comunque essere erogato se la società presenta una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio. Diversamente, l’operatività e l’assenza di perdita sistematica sono riscontrate nella dichiarazione dei redditi”.

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