Sostituti d’imposta, il 31 ottobre termine ultimo per la presentazione del modello 770/2018

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal sostituto d’imposta ma anche tramite un intermediario abilitato

Il modello 770/2018 (anno d’imposta 2017) deve essere utilizzato, appunto, dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare:

  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi;
  • i proventi da partecipazione;
  • i redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria;
  • i versamenti effettuati;
  • i dati delle compensazioni operate;
  • i crediti d’imposta utilizzati;
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Chi lo deve presentare: I soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto somme o valori

soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Quando presentarlo: la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre.

Come presentarlo: on-line, all’Agenzia delle Entrate avvalendosi di uno dei servizi telematici da essa messo a disposizione, e precisamente:

  • Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20;
  • Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20.

Non è quindi possibile presentare la dichiarazione presso banche convenzionate o uffici postali e i soggetti all’estero non possono presentarla tramite raccomandata.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal sostituto d’imposta ma anche tramite un intermediario abilitato.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

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