Vendita prodotti agricoli sottocosto, audizione Confesercenti alla Camera

L’intervento in Commissione XIII sulla Proposta di legge C. 1549

Gaetano Pergamo, direttore nazionale di Fiesa Confesercenti, e Giuseppe Dell’Aquila, Ufficio legislativo Confesercenti, hanno partecipato in rappresentanza di Confesercenti ad una Audizione in Commissione XIII alla Camera sulla Proposta di legge C. 1549, recante “Disposizioni concernenti l’etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione”.

Questo il testo del documento presentato in Commissione.

Sul tema delle vendite sottocosto la posizione di Confesercenti è sempre stata molto chiara.

L’Associazione aveva condiviso già nel 1990 l’Ordine del giorno della X Commissione Permanente del Senato, la quale, in sede di approvazione della legge n.287/91, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, aveva raccomandato al Governo di approfondire il problema delle vendite sottocosto e disporre apposita disciplina, rilevato che tali vendite rientrano fra le limitazioni della produzione, degli sbocchi e degli accessi al mercato, dello sviluppo tecnico  e del progresso tecnologico a danno dei consumatori, e ritenuto che dette vendite alterano la concorrenza, così danneggiando le imprese industriali e quelle commerciali, il consumatore e, in definitiva, l’economia nazionale, considerato che le vendite sottocosto da anni sono condannate dalla giurisprudenza antitrust dei Paesi più industrializzati e sono vietate da apposite leggi nei principali Paesi occidentali, come la Francia, la Germania, il Belgio, la Svizzera, gli USA.

Confesercenti aveva poi stigmatizzato l’atteggiamento dell’Antitrust, che aveva posto limiti alla nascente disciplina delle vendite sottocosto, le cui basi erano state poste dal decreto Bersani (D. Lgs. n. 114/98), affermando che un intervento in questo settore rischiava di rivelarsi non solo “arbitrario”, ma anche “ingiustamente restrittivo delle possibilità concorrenziali dei distributori”. In quell’occasione l’Associazione era stata decisa nel ritenere quello dell’Antitrust come un intervento “di retroguardia”, perché “le norme previste dalla riforma servono anche a difendere i consumatori dai prodotti civetta. Non per nulla – spiegava all’epoca il Presidente di Confesercenti in un suo intervento pubblico – il settore è regolato in quasi tutti i paesi europei”.

Quando poi finalmente venne approvato il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218, contenente il “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto”, dopo che inutilmente con il decreto Bersani il Legislatore aveva demandato la disciplina del fenomeno alla sottoscrizione di codici di autoregolamentazione tra le Organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive, la Confesercenti aveva visto di cattivo occhio la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che consente sempre la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, ritenendo sufficiente quanto stabilito alla lettera b) dello stesso articolo, laddove si prevede che è sempre consentita la vendita sottocosto dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione.

Va segnalata, in particolare, la posizione assunta pubblicamente da Confesercenti contro le vendite sottocosto del pane, prodotto fresco e deperibile per antonomasia, nelle strutture della grande distribuzione di alcuni territori. L’Associazione, in particolare, ha denunciato come illecita la vendita di un bene di largo consumo come il pane a prezzo irrisorio, in quanto finalizzata all’accaparramento di nuova clientela a discapito di chi venda esclusivamente quel bene.

Si ritiene dunque logico, oggi, apprezzare e condividere la proposta di legge n. 1549, laddove delega il Governo a modificare, con proprio decreto, il dPR n. 218/2001, abrogando la lettera a), che si è sempre prestata a consentire agli operatori della grande distribuzione quell’intento predatorio che la legislazione di settore intende giustamente vanificare.

Condivisibile anche la previsione di cui all’art. 2 della pdl, che inserisce tra gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice civile le aste elettroniche tese a far crollare surrettiziamente il prezzo di acquisto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, danneggiando la filiera di qualità, che non può permettersi verosimilmente di competere con i soggetti che pongono in essere tali procedure, la produzione, le imprese della distribuzione tradizionale e in ultima analisi il consumatore, che viene fuorviato da tali politiche aggressive di formazione dei prezzi.

In tal senso Confesercenti apprezza altresì le norme di cui alla pdl tese al sostegno delle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione, distribuzione ed importazione dei prodotti alimentari ed agroalimentari, specie con riferimento alla conformità dei comportamenti di tali imprese alle discipline comunitaria e nazionale in materia fiscale, di diritto del lavoro, di tutela dell’ambiente, della salute e dei diritti dei minori, all’individuazione di criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche ed alla tracciabilità delle produzioni.

Si esprimono invece dubbi circa la proposta di modificare l’art. 4, comma 3, della legge n. 4/2011, considerata la pendenza del procedimento di notifica delle norme approvate in materia con il D.L. 14-12-2018 n. 135, (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L’approvazione di ulteriori norme rischia di creare ingiustificate sovrapposizioni che potrebbero compromettere la fase di valutazione in sede UE, vanificando l’iter formativo delle disposizioni in questione.

 

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