Consumo sul posto, il Ministero dello Sviluppo Economico: la norma per gli artigiani si applica solo ai panificatori

consumo_sul_postoE’ quanto ha sostenuto con la Risoluzione n. 174884 del 29.9.2015 il Ministero su istanza ad hoc di un Comune ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ipotesi di consumo sul posto dei prodotti ai sensi degli Artt. 3 e 4 DL Bersani n. 223/2006 e ss., così come illustrata in numerose precedenti Risoluzioni, evidenziando anzitutto che in base all’Art. 2 L.R. Lombardia n. 8/2009 e ss. le imprese artigiane possono vendere alla clientela gli alimenti di propria produzione per l’immediato consumo nelle sale adiacenti, ad eccezione degli spazi esterni, tramite l’impiego di arredi aziendali con stoviglie e posate “a perdere” escludendo il servizio assistito che contraddistingue le attività di somministrazione di cibi e bevande.
Ciò premesso, l’Ente interpellante ha chiesto nello specifico se nella descritta fattispecie debba estendersi anche alle Aziende artigiane il vigente divieto di utilizzare tavoli e sedie “associati od associabili”, tipici della somministrazione, essendo permessa dal legislatore nazionale come è noto la sola disponibilità di alcune panchine o di altre sedute “non abbinabili”, nonché la presenza di eventuali piani di appoggio per i consumatori.
A tal proposito, la Direzione interpellata ha ricordato in primo luogo che il consumo immediato sul posto dei prodotti alimentari e di gastronomia, oggetto dell’attività di vendita, è ammissibile:

– per gli esercizi di vicinato, purché si svolga tramite i predetti arredi nei locali d’Azienda ed escluda il servizio assistito di somministrazione [Art. 3 comma 1 lett. f-bis) citato DL 223/2006 e ss.];
– per i titolari degli impianti di panificazione, alla stessa condizione appena richiamata [Art. 4 comma 2-bis) medesimo DL 223/06];
– per gli imprenditori agricoli, purché ricorrano le predette circostanze nel rispetto delle vigenti prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario [Art. 4 comma 8-bis D.Lgs n. 228/2001 e ss.].

Orbene, tale ammissibilità del consumo immediato dei prodotti sul posto non si estende automaticamente alle attività artigianali diverse dalla panificazione, in quanto non contemplate esplicitamente dalla richiamata disciplina statale (ad es. gelaterie, pizzerie al taglio, ecc.), eccezion fatta per i casi in cui le stesse svolgano legittimamente presso la propria sede anche la vendita al dettaglio quali esercizi di vicinato.
La Direzione ha ricordato altresì di aver già chiarito in precedenza le vigenti procedure applicative del consumo diretto sul posto di prodotti gastronomici a cura di esercizi di vicinato legittimati a vendere alimenti (v. Circolare esplicativa MSE 3603/C del 28 settembre 2006, punto 8.1), nonché di aver confermato più recentemente la possibilità di ammettere nei relativi locali un limitato numero di panchine o di altre sedute “non abbinabili”, nonché di eventuali piani di appoggio, a differenza dei bar e dei ristoranti caratterizzati come è noto dalla consumazione “seduti al tavolo” con idonee attrezzature ancorché svolta in modalità self service (v. Parere MSE n. 75893 dell’8 maggio 2013).

NB: la prevista “non abbinabilità” tra le sedute ed i piani d’appoggio consiste nel fatto che il loro impiego congiunto deve risultare di norma improbabile per reciproca incompatibilità dimensionale, in modo tale da permettere alla clientela di consumare cibi e bevande stando “seduti ma non al tavolo”, od in alternativa collocando tali prodotti su di un piano utilizzabile unicamente “in piedi”.

In conclusione, il Ministero ha ribadito quanto segue:

• la vigente disciplina nazionale, in materia di consumo immediato dei prodotti alimentari sul posto, non prevede espressamente tale possibilità nei casi di impresa artigiana;
• tuttavia, nel caso prospettato, il Comune interpellante dovrà attenersi nel territorio di rispettiva competenza alla parimenti vigente disposizione regionale citata in premessa e recante tale fattispecie (Art. 2 LR 8/09), nonché alle modalità operative già diramate dal medesimo Dicastero nelle predette interpretative del 2006 e del 2013 in merito alla legislazione statale.

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