Coronavirus: gli interventi di carattere fiscale

Di seguito quanto stabilito dal decreto del MEF dello scorso 24 febbraio e dal Dl n.9 del  2 marzo

Il coronavirus ha portato all’emanazione di provvedimenti, oltre che sanitari e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale.

Il 24 febbraio con il decreto ministeriale, emanato dal MEF, che ha previsto la sospensione (al mese successivo) dei versamenti delle imposte, delle ritenute (fiscali, previdenziali, assistenziali e premi assicurativi diretti o operati dal sostituto d’imposta) e relativi adempimenti tributari, esclusivamente per i contribuenti e le imprese residenti e che operano nei Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio.

Il decreto legge n.9 del 02 marzo 2020 ha, invece, stabilito:

A LIVELLO NAZIONALE

  • proroga dei termini relativi alla “messa a disposizione” (5 maggio anziché 30 aprile) e “comunicazione dei dati rilevanti” (31 marzo strutturale anziché 28 febbraio/7 marzo/16 marzo) alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020;
  • sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (fino al 30 aprile). Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la Zona rossa, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione;
  • ampliamento della disciplina sulle “Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale. Sono inclusi i prodotti tessili, l’abbigliamento, l’arredamento, i giocattoli, i materiali per l’edilizia, gli elettrodomestici, i personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

   NELLA ZONA ROSSA

  • sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione (i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile sono prorogati al 31 maggio 2020);
  • sospensione degli adempimenti e versamenti verso le Amministrazioni pubbliche o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o operino negli 11 Comuni della Zona Rossa, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni rappresentino almeno il 50% del Capitale sociale;
  • sospensione dei pagamenti con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani fino al 30 aprile 2020 sia delle fatture che degli avvisi di pagamento emessi o da emettere esclusivamente per gli 11 Comuni Zona rossa. Si  disciplinano inoltre modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
  • sospensione del versamento del Canone RAI senza applicazione successiva  di sanzioni e interessi (pagamento in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione).
  • sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento sui mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni della Zona rossa. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro l’1 maggio, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 per i versamenti del diritto annuale CCIAA, nonché i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione CCIAA, denunce CCIAA, il MUD (Modello unico di dichiarazione CCIAA);
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 per i residenti negli 11 Comuni della Zona rossa per la corresponsione dei premi assicurativi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. I versamenti dei premi o delle rate di premi sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione oppure mediante rateizzazione, comunque entro l’anno 2020;
  • accesso gratuito alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia PMI nei confronti delle imprese ubicate negli 11 Comuni della Zona rossa per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Tale intervento può essere esteso, con decreto del MISE, di concerto con il MEF,  anche alle PMI ubicate in aree diverse, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Consulta il sito Caf Confesercenti per tutte le informazioni di carattere fiscale

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